Semaforo rosso: ultime sentenze
Passaggio con semaforo rosso
Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada, nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione devono contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 del predetto codice.
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n.31818
Omicidio e lesioni stradali
È illegittimo l’articolo 222 comma 2 quarto periodo del codice della strada laddove non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale, ex articolo 589·bis c.p., e lesioni personali stradali gravi o gravissime ex articolo 590·bis, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Lo afferma la Corte costituzionale, per la quale la revoca della patente di guida non può essere automatica indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste dalle due disposizioni, ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. E’ legittimo, invece, afferma la Consulta, il regime sanzionatorio più duro previsto per i due medesimi reati aggravati, nel primo caso, dalla guida in stato di ebbrezza, nel secondo, dell’attraversamento col semaforo rosso, quando c’è la corresponsabilità della vittima.
Per i giudici delle leggi, in tal caso si dovrà comunque continuare a procedere prima all’aumento di pena previsto per le aggravanti e solo dopo alla diminuzione per il concorso di colpa, con un effetto ovviamente negativo sulla quantificazione della pena.
La scelta del divieto di bilanciamento dipende, infatti, dalla “discrezionalità del legislatore”, considerata anche la volontà di un più incisivo contrasto di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale.
Corte Costituzionale, 17/04/2019, n.88
Autovettura ferma al semaforo rosso
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo.
(Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).
Cassazione penale sez. IV, 26/02/2019, n.13587
La rapina commessa ai danni di autista fermo al semaforo
In tema di rapina, è configurabile la circostanza aggravante dell’avere eseguito il fatto in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., nel caso di commissione del reato durante la circolazione stradale nei confronti del conducente di un’autovettura, impossibilitato a proseguire la marcia a causa del semaforo rosso e con ridotte possibilità di difendersi a causa della cintura di sicurezza allacciata, degli spazi angusti dell’abitacolo e della necessità di rispettare le regole del codice della strada.
(In motivazione, la Corte ha sottolineato che il legislatore con tale circostanza aggravante ha voluto assegnare rilevanza a situazioni che denotano una particolare vulnerabilità della persona offesa, da cui l’agente trae consapevolmente vantaggio).
Cassazione penale sez. II, 07/02/2019, n.17421
Passaggio con semaforo rosso
Nell’accertamento relativo alla violazione dell’art. 146 comma 3 C.d.S. ciò che rileva è la prova, nel rilievo fotografico, della posizione dell’autovettura all’atto del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa, e la seconda fotografia scattata più o meno al centro dell’incrocio. Di conseguenza deve ritenersi provata la violazione contestata qualora, dalle fotografie scattate dall’ente impositore, emerge che il veicolo iniziava l’attraversamento quando il semaforo proiettava la luce rossa.
Tribunale Massa, 15/06/2018, n.437
Lo stato di necessità
L’esimente dello stato di necessità non è invocabile quando la situazione di pericolo riguarda un animale (nella specie, un medico veterinario aveva presentato opposizione alle sanzioni irrogategli per sorpasso di autovetture ferme ad un semaforo rosso, invasione dell’opposta corsia di marcia, violazione dello stesso semaforo rosso e velocità pericolosa in centro abitato, eccependo di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane).
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, n.4834
Attraversamento di incrocio con semaforo rosso
L’art. 201 comma 1-bis C.d.S. prevede che in caso di violazione dell’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso non è necessaria la presenza di organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Difatti in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
Tribunale Bari sez. III, 23/02/2018, n.854
Pistola ai passeggeri di un’auto ferma al semaforo
E’ integrato il delitto di rapina dalla condotta di un soggetto su di uno scooter che punta una pistola verso i passeggeri di un’autovettura ferma al semaforo rosso e gli intima di consegnargli l’orologio che avevano sul polso e una somma di danaro, posto che risultano integrati sia la violenza e la minaccia che l’uso dell’arma.
Tribunale Napoli sez. I, 15/11/2017, n.10384
Circolazione di un veicolo
In caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, potendo risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile dal conducente (come nella specie, in quanto il pedone investito attraversava la strada con il semaforo rosso, in condizioni di pioggia e buio totale della zona ed in ora di punta del traffico, con conseguente responsabilità esclusiva della vittima).
Tribunale Bologna sez. III, 06/10/2016, n.20931
Accertamento del passaggio con il semaforo rosso
Il verbale in cui si accerta l’avvenuto passaggio con il semaforo rosso – non implicando attività di elaborazione da parte dell’agente, trattandosi di circostanza che il verbalizzante attesta essere avvenuta sotto la sua diretta percezione – è coperto da fede privilegiata e la parte è tenuta ad esperire avverso le risultanze del medesimo l’apposito procedimento di querela di falso, ove intenda contestare la realtà del fatto, atto contenente, inoltre, tutti gli elementi necessari e sufficienti a soddisfare il requisito della specificità dell’atto di accertamento
Tribunale Bari sez. III, 05/10/2016, n.4989
Attraversamento con semaforo rosso e funzionamento notturno del dispositivo
In difetto di prova di una delle condizioni legittimanti il “funzionamento notturno” d’un impianto semaforico, è illegittima la contestazione della violazione dell’art. 146, comma 3, c.strad. (attraversamento con semaforo rosso) rilevata nelle ore in cui l’art.169 reg. esec. c. strad. vieta detto funzionamento.
Tribunale Ivrea, 21/06/2016, n.551