GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: ULTIME SENTENZE

Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: configurabilità

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze , che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2017, n.19035
Guida alterata e opposizione alla richiesta della polizia stradale di accertamenti

In materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, è legittima la richiesta della polizia stradale, che abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente si sia posto alla guida in stato di alterazione, di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria sicchè il rifiuto integra reato.

Cassazione penale sez. IV, 27/02/2018, n.21875
Perdita del controllo dell’autovettura

Il fatto della vittima di un incidente stradale che, a seguito della forte velocità tenuta e della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, perda il controllo dell’autovettura e impatti frontalmente contro un’altra auto rappresenta una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento morte che ne è derivato, costituendo un evento imprevisto e imprevedibile, rispetto al parziale superamento della linea di mezzeria operato dall’altro conducente per superare altro veicolo fermo sulla carreggiata a causa di un guasto.

Corte appello Milano, 03/10/2003
La sospensione della patente per guida sotto effetto di droghe

Non può ritenersi applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dell’art. 187 CdS qualora manchi la prova che il conducente si sia posto alla guida in stato di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze stupefacenti – ciò che costituisce la condotta tipizzata dall’art. 187 CdS.

Ciò in particolare quando si rileva che l’accertamento non sia stato richiesto perché il conducente sia apparso alterato o abbia assunto comportamenti che abbiano indotto il sospetto negli agenti accertatori che egli fosse l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool, ma come routine da espletare sui soggetti coinvolti in incidenti stradali.

Tribunale Pisa, 11/10/2018, n.800
Guida in stato di alterazione

In tema di guida sotto effetto di stupefacenti, la presenza di più indici concorrenti nel medesimo senso compresenti al momento del controllo ed ivi attestati è idonea a far ritenere presuntivamente provata l’alterazione da uso di sostanze stupefacenti.

Cassazione penale sez. IV, 22/11/2017, n.6139
Omicidio stradale

In base alla nuova disciplina sull’omicidio stradale, le lesioni gravi o gravissime sono fattispecie autonome e non aggravanti. Di conseguenza, il reato di lesioni stradali è procedibile d’ufficio e non a querela di parte.

Ad affermarlo è la Cassazione che, oltre alla collocazione codicistica in articoli autonomi del codice penale, prende in esame la ratio della l. 41 del 2016 che ha introdotto tali figure di reato, consistente nell’operare “un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti” con “un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte”.

Cassazione penale sez. IV, 16/05/2017, n.42346
Modalità di accertamento dello stato di alterazione del conducente

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187, comma 2, d.lg. 285/1992, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede delle conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.

Tuttavia, non è indispensabile l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato.

Corte appello Roma sez. II, 25/01/2017, n.76
Accertamenti per guida sotto effetto di droga

La richiesta di sottoposizione agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da parte degli organi di polizia non necessita di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo costituito dal rendere edotto il conducente del veicolo che in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.

(Nella specie, legittimamente gli agenti di p.g. hanno chiesto al conducente di sottoporsi alle analisi previste dall’art. 187 c.strad., nel rispetto della normativa vigente che li autorizzava ad avanzare tale richiesta anche quando avessero avuto il ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse in condizioni di alterazione psicofisiche dovute all’assunzione di stupefacenti per aver rinvenuto, all’interno dell’autovettura, un mozzicone di sigaretta misto tabacco/cannabis).

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2017, n.15189
Rifiuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari

Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti presso una struttura sanitaria è tale da integrare il reato previsto dall’art. 187, comma 8, c. strad. solo se gli operanti, nell’avanzare la richiesta di accertamento, si siano attenuti al rispetto della procedura di legge: che consente l’accompagnamento presso la struttura sanitaria solo laddove l’accertamento effettuato mediante apparecchi portatili abbia dato esito positivo ovvero laddove si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (da queste premesse, è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna in una fattispecie in cui gli operanti, sprovvisti di strumenti di rilevazione portatile, avevano chiesto all’imputato – che si era rifiutato – di farsi scortare presso una imprecisata struttura sanitaria per sottoporsi ai prelievi, senza che sussistesse alcun elemento fattuale che lasciasse sospettare uno stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti).

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2017, n.12197
Esami biologici e comportamenti del conducente

In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso esami biologici e dati comportamentali al momento del fatto.

(Nel caso di specie, il conducente di un autoveicolo era stato coinvolto in un incidente da altro veicolo ed aveva ottenuto altresì il risarcimento del danno, egli, trasportato nell’immediatezza al pronto soccorso era stato trovato positivo alle anfetamine e alle benzodiazepine ma non è stato ritenuto sufficiente tale accertamento di primo livello in assenza di altri comportamenti sintomatici dell’assunzione di sostanze stupefacenti, avendo egli dichiarato di aver assunto sotto prescrizione medica del tavor e lexotan, rimanendo tali sostanze per parecchi giorni nelle urine dopo l’assunzione).

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 04/05/2016, n.1008
Esame di laboratorio e conferma dell’assunzione di una sostanza

In presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall’assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l’ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista, proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto (accertare che nell’organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope), che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue.

La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l’attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione.

Cassazione penale sez. IV, 03/05/2016, n.25691
Guida in stato di alterazione

Ai fini del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non è sufficiente la prova dell’aver assunto sostanze stupefacenti ma è necessario che si dimostri che queste abbiano determinato uno stato di alterazione psicofisica mentre si era alla guida dell’auto.

(Nel caso di specie, l’alterazione psicofisica del conducente dell’auto era stata dimostrata dalla condotta di guida poiché era andato ad urtare contro tre auto parcheggiate e, all’atto dell’intervento della polizia, era svenuto e quasi in coma).

Tribunale Roma sez. VIII, 26/01/2016, n.183
Revoca della patente di guida

In caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l’art. 187, comma primo bis, cod. strada.

Cassazione penale sez. IV, 19/11/2015, n.1880

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