Leggi le ultime sentenze su: nuove prove; ammissione di nuovi mezzi di prova in appello; perizie depositate per la prima volta in appello; divieto di nuove prove in appello.
Onere della prova
Spetta al datore di lavoro, che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto, allegare circostanze di fatto specifiche ed assolvere al relativo onere della prova su di lui incombente, senza peraltro che siano in proposito ammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative; inoltre, a tal fine può tenersi conto – anche d’ufficio – dei fatti che valgano a ridurre il risarcimento (quali ad esempio la rioccupazione del lavoratore), ma tale diversa qualificazione non incide sul divieto di nuove prove in appello e sull’onere di allegazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c., essendo invece necessario che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, così solamente essendo ammissibile la loro prova in sede di gravame.
Corte appello Catania sez. lav., 22/03/2019, n.252
Indispensabilità della nuova prova in appello
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello sancito dall’art. 345 c.p.c.
Cassazione civile sez. III, 07/11/2016, n.22602
La produzione per la prima volta in appello di perizie tecniche
Ai sensi dell’art. 104 comma 2, c.p.a. è inammissibile la produzione per la prima volta, nel processo amministrativo d’appello, di perizie tecniche in quanto contrastante con il divieto di nuove prove in appello.
Consiglio di Stato sez. IV, 19/08/2016, n.3657
Appello contro le decisioni dei tribunali amministrativi regionali
Il divieto di nuove prove in appello, stabilito per il giudizio civile dall’ art. 345 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 52, l. 26 novembre 1990 n. 353, e per il giudizio amministrativo dall’art. 104 comma 2, c.p.a., si riferisce esclusivamente alle prove costituende e non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado.
Consiglio di Stato sez. IV, 30/11/2015, n.5411
Divieto di nuove prove in appello
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – relativa alle condizioni di applicazione, rispetto alle prove documentali, del divieto di nuove prove in appello sancito dall’art. 345 c.p.c. (nel testo – “ratione temporis” applicabile – successivo alle modifiche apportate dall’art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353), rilevando un duplice contrasto di giurisprudenza, in relazione alla nozione sia di novità della prova che di indispensabilità della stessa.
Cassazione civile sez. III, 17/11/2014, n.24408
Ammissione di nuovi documenti
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per “indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di una delibera del consiglio di amministrazione posta a base della decisone di illegittimità del licenziamento, atteso che il ricorrente era venuto a conoscenza dell’esistenza del documento per il tramite di una sentenza pronunciata in un giudizio instaurato da altro lavoratore intervenuta successivamente al deposito del ricorso di primo grado, sicchè la produzione tardiva doveva essere dichiarata ammissibile).
Cassazione civile sez. lav., 09/09/2013, n.20614
Decisione della causa
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per “indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia.
Cassazione civile sez. lav., 22/04/2013, n.9707
Nuovi documenti: speciale efficacia dimostrativa
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per “indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia.
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2012, n.13353
Perizie depositate per la prima volta in appello: inammissibilità
Ai sensi dell’art. 104 comma 2, c. proc. amm. è inammissibile la produzione per la prima volta, nel processo amministrativo d’appello, di perizie tecniche in quanto contrastante con il divieto di nuove prove in appello.
Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2012, n.4120
Divieto di nuove prove e poteri del giudice
Il divieto di nuove prove in appello non investe i documenti afferenti al procedimento amministrativo, che siano preesistenti e ritenuti dal giudice rilevanti ai fini della completa individuazione del thema decidendum in un giudizio impugnatorio, i quali possono essere acquisiti per la prima volta anche in appello.
Consiglio di Stato sez. III, 16/03/2012, n.1465
Nuove allegazioni di fatto
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo sulla base del possesso del requisito reddituale, allegato e provato dal pensionato soltanto in grado di appello)
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2012, n.3506
Produzione di nuovi documenti in appello
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di consentire l’utilizzazione delle riprese video dell’ambiente in cui, secondo la motivazione del licenziamento, era avvenuta l’apprensione indebita di un plico contenente valori da parte del lavoratore, visto che tali riprese apparivano potenzialmente idonee a evidenziare la commissione dell’illecito contestato).
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, n.6498
Giustizia amministrativa
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.
Consiglio di Stato sez. IV, 27/07/2010, n.4915