Scopri le ultime sentenze su: contratto di utenza telefonica; modem; schede per rete combinate; diritto al risarcimento dei danni sofferti; modem utilizzato per il collegamento a internet.
Modem
Le schede per rete combinate, destinate a essere inserite nei computer portatili, recano tre requisiti stabiliti dalla nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata; sono infatti utilizzate esclusivamente previo inserimento in computer portatili, operano unicamente se collegate a tale tipo di computer e sono in grado di trasformare i segnali in entrata in dati utilizzabili da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e i segnali in uscita in dati utilizzabili dall’ambiente esterno, siano essi trasmessi in una rete locale (“LAN”) o esterna (“WAN”).
Invero, per il fatto di disporre della funzione “modem”, possono servire allo scambio di dati attraverso reti esterne e devono essere classificate, successivamente al 1 gennaio 1996, in quanto macchine per l’elaborazione dell’informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata, riportata nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 3009/95.
Non esercitando una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, dette schede non possono essere qualificate come macchine che esercitano una “funzione specifica” ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
Corte giustizia UE sez. III, 18/07/2007, n.142
Mancata consegna del modem
Oggigiorno i servizi connessi al computer appaiono indispensabili per chiunque ed a maggior ragione per chi li usa per lavorare e/o per consentirne l’utilizzo al proprio nucleo familiare. Appare indubbio, quindi, che l’inadempimento contrattuale del gestore cagiona disagi all’utente, consistiti nel rivolgere informali e formali richieste di adempimento, nell’attivarsi per l’esperimento del tentativo di conciliazione, nel non aver potuto usufruire di servizi cui aveva fatto affidamento ecc.
Ne consegue, quindi, il diritto al risarcimento dei danni sofferti, da liquidarsi in via equitativa, poiché sussistono tutti gli elementi caratterizzanti e costituenti l’illecito extracontrattuale “de quo”, consistente nella menomazione di diritti tutelati dall’ordinamento con il divieto del “neminem laedere” e tutelati dalla costituzione (nella specie, è stata ritenuta la natura omissiva del gestore per non aver provveduto a consegnare il modem quale nesso di causalità adeguata).
Giudice di pace Bari, 10/09/2007, n.7510
Modem utilizzato per il collegamento a internet
Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile come un rapporto di fornitura-appalto continuativo di servizi, ai sensi dell’art. 1677 c.c., al quale sono applicabili in quanto compatibili le norme dell’appalto e quelle relative al contratto di somministrazione, per cui gli obblighi del gestore non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio telefonico e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni e attacchi da parte di terzi.
Ne consegue che l’utente non è tenuto a pagare bollette telefoniche, per chiamate verso numeri speciali (889), avvenute non tramite telefono ma in automatico attraverso il modem utilizzato per il collegamento a internet, in presenza di un “Dialer”.
Giudice di pace Gioiosa Jonica, 01/12/2007
Modem utilizzato per il collegamento ad internet
Gli addebiti nelle fatture della società telefonica originati da ‘dialer’ sono illeciti e come tali non possono gravare sull’utente il quale, pertanto, ha diritto di ottenere – dal gestore – il rimborso delle somme indebitamente pagate per le relative chiamate non richieste ma avvenute in automatico tramite il modem utilizzato per il collegamento ad internet.
Giudice di pace Corigliano C., 31/10/2006
Contratto di utenza telefonica
Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile come un rapporto di fornitura-appalto continuativo di servizi, ai sensi dell’art. 1677 c.c., al quale sono applicabili in quanto compatibili le norme dell’appalto e quelle relative al contratto di somministrazione, per cui gli obblighi del gestore non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio telefonico e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni e attacchi da parte di terzi.
Ne consegue che l’utente non è tenuto a pagare bollette telefoniche, per chiamate verso il numero 166 o altri similari, avvenute non tramite telefono ma in automatico attraverso il modem utilizzato per il collegamento a internet, in presenza di un “Dialer”.
Solo il gestore del servizio telefonico, infatti, poteva essere (e non poteva non essere) al corrente del rischio rappresentato dai “Dialer”, mentre l’utente medio, quale è indubbiamente da considerare l’abbonato, non dispone normalmente delle conoscenze necessarie per evitare di cadere vittima di un “Dialer”, né è in grado di difendersene in modo appropriato salvo rinunziare a internet o sostituire windows con altri meno diffusi sistemi operativi.
In conclusione spetta quindi al gestore garantire e proteggere la funzione internet dall’aggressione di “Dialer” spregiudicati o addirittura illegali, al di là del fatto che si tratta di servizi a valore aggiunto dai quali lo stesso gestore trae un non indifferente profitto.
Tribunale Genova sez. IV, 20/02/2006, n.537
Attività lavorativa nella propria abitazione
Nell’attività giornalistica sussiste un rapporto di lavoro di tipo subordinato quando il giornalista fornisce una prestazione continuativa anche se priva del carattere della quotidianità, e quando è responsabile del servizio di un’intera zona anche se non svolge la sua attività in redazione ma a casa propria con mezzi forniti dal giornale e con quotidiani contatti e controlli da parte del capo servizio della redazione (fattispecie in cui un giornalista forniva al quotidiano locale articoli relativi ad una zona determinata prestando l’attività lavorativa nella propria abitazione con un fax e un modem intestati alla redazione del giornale).
Tribunale Lanciano, 29/06/2004
Richiesta di dissequestro di computers, fax e modem
La raccolta in territorio italiano di scommesse e “giocate” concernenti avvenimenti sportivi esteri da parte di un allibratore estero, che si avvalga in Italia di un intermediario il quale curi la trasmissione delle giocate al primo, integra gli estremi del reato di cui all’art. 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401.
In tal caso una parte della condotta (la puntata o scommessa) viene realizzata in territorio nazionale. Ne consegue che mediante tale attività si realizza quella partecipazione alla “lotteria” espletata all’estero, e nella quale lo Stato italiano intende esercitare, mediante l’autorizzazione, il controllo.
(Fattispecie in materia di rigetto di ricorso avverso la reiezione della richiesta di dissequestro di “computers”, “fax” e “modem” attraverso cui veniva posta in essere la condotta incriminata).
Cassazione penale sez. III, 20/09/1995, n.2947