Leggi le ultime sentenze su: tutela delle coppie di donne civilmente unite; domanda di scioglimento congiunto dell’unione civile; disciplina del cognome comune nelle unioni civili; effetti di un’unione civile; trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un cittadino italiano.
Persone legate dall’unione civile
La causa di esclusione della causa di non punibilità prevista per il coniuge non legalmente separato per gli ascendenti e discendenti, per i fratelli e sorelle e per le persone legate dall’unione civile di cui all’art. 649, 3° co. c.p. si applica anche nel caso in cui i reati previsti dagli Art 628,629 e 630 tutti gli altri commessi con violenza alla persona siano soltanto tentati.
(Nel caso di specie, si trattava di una tentata estorsione della figlia nei confronti della madre con violenza pur non riuscendo nell’intento per il rifiuto della madre di consegnarli danaro la cui punibilità non esclusa per il rapporto di parentela).
Tribunale Pescara, 10/07/2019, n.1627
Diritti e doveri nascenti dall’unione civile
Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, nella parte in cui limita la tutela delle coppie di donne civilmente unite ai soli diritti e doveri nascenti dall’unione civile, nonché dell’art. 29, comma 2, d.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui limita la possibilità di indicare il solo genitore legittimo, nonché quelli che rendono o che hanno reso il consenso ad essere nominati, e non anche le donne tra loro civilmente unite e che abbiano fatto ricorso all’estero a procreazione medicalmente assistita, in riferimento agli art. 2,3,30 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione europea, agli art. 8 e 14 Cedu e alla convenzione di New York dei diritti del fanciullo.
Tribunale Venezia, 03/04/2019
Scioglimento congiunto di un’unione civile
La domanda di scioglimento congiunto dell’unione civile, proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione, va accolta, laddove le condizioni congiuntamente precisate dalle ricorrenti risultino frutto di libero accordo, nella parte in cui hanno ad oggetto diritti disponibili, e conformi all’interesse della figlia minorenne, nella parte in cui riguardano la stessa.
Tribunale Bologna sez. I, 25/03/2019, n.742
La facoltà di astensione dalla deposizione per i prossimi congiunti
I dichiaranti, che siano persone conviventi o che hanno convissuto con l’imputato, devono essere destinatari dell’avviso di cui all’art. 199 c.p.p., tenuto conto che la causa di non punibilità di cui all’art. 384 comma 2 c.p. costituisce norma di carattere penale ovvero sostanziale che ha trovato nelle previsioni recate dall’art. 2 comma 1 lett. a) d.lg. n. 6/2017 e, dunque, per i conviventi in forza di unione civile tra persone dello stesso sesso, una mera esplicazione.
La norma di garanzia a favore dei dichiaranti (rectius l’avviso) nel caso di persone conviventi o che abbiano convissuto si applica, peraltro, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza.
Cassazione penale sez. VI, 14/03/2019, n.50993
Scioglimento della unione civile e determinazione dell’assegno divorzile
Fermo restando che per ragioni di pari trattamento costituzionalmente orientato, a seguito dello scioglimento dell’unione civile, devono applicarsi all’assegno le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile, al fine di valutare lo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti devono tenersi in considerazione anche le scelte assunte dalle stesse in fase di convivenza “di fatto” prima della celebrazione dell’unione civile.
Tribunale Pordenone, 13/03/2019
Unione civile e cognome comune
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lett. c), n. 2), d.lg. 19 gennaio 2017, n. 5, censurato per violazione degli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 1 e 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui inserisce nell’art. 20 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Con la disposizione censurata il legislatore delegato, ferma restando la facoltà di scegliere ed utilizzare il cognome comune per la durata della unione, espressamente esclude la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione.
Tale scelta rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell’unione civile, ed è espressiva di un principio caratterizzante l’ordinamento dello stato civile secondo cui il cognome anagrafico è tendenzialmente definitivo e irreversibile. Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell’identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, poi, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama.
La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario — anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica — costituiscono comunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere (sentt. nn. 50, 182, 229 del 2014, 194 del 2015).
Corte Costituzionale, 22/11/2018, n.212
L’unione civile è equiparabile al matrimonio?
Ai fini della applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, l’unione civile di cui alla l. n. 76 del 2016 è equiparabile al matrimonio: ne consegue che è applicabile anche l’articolo 19 del menzionato Regolamento, ove sono contenute norme regolative della litispendenza internazionale.
Tribunale Bologna, 18/10/2018
Componenti di un’unione civile
La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. è applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, dovendosi recepire un’interpretazione “in bonam partem” che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza “more uxorio” alla famiglia fondata sul matrimonio.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un’unione civile, prevista dal d.lg. 19 gennaio 2017, n. 6, non esclude l’estensione della causa di non punibilità ai conviventi “more uxorio”, trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall’art. 8 Cedu, ricomprendente anche i rapporti di fatto).
Cassazione penale sez. VI, 19/09/2018, n.11476
Unioni civili: scioglimento
La dichiarazione di voler sciogliere l’unione, prevista dall’art. 1, comma 24, l. n. 76/2016, nelle forme previste dal d.m. 27 febbraio 2017, non costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento dell’unione civile che, dunque, può essere pronunziata anche in assenza della fase amministrativa; in questa ipotesi, però, tra l’udienza presidenziale – in cui la parte richiedente abbia ribadito la propria volontà di cessare l’unione – e la sentenza devono decorrere almeno tre mesi, ovvero quel lasso temporale che, secondo la norma richiamata, deve decorrere tra la dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile e la presentazione del ricorso.
Tribunale Novara, 05/07/2018
Matrimonio contratto all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero
Il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano e da uno straniero rientra nel campo di applicazione dell’art. 32-bis l. 218/1995 e, di conseguenza, esso produce in Italia gli effetti di un’unione civile .
Cassazione civile sez. I, 14/05/2018, n.11696
La sentenza di rettificazione di sesso
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina come automatica conseguenza, in assenza della dichiarazione congiunta delle parti di volere costituire una unione civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente relativa annotazione sull’atto di matrimonio.
Tribunale Milano sez. IX, 23/10/2017, n.10622